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Diritto di Recesso (D.lgs
185/1999)
Il Cliente ha diritto di
recedere dall'acquisto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento
dell'articolo acquistato.
Il diritto di recesso può essere
esercitato:
-
con l'invio, entro il
termine previsto, di una comunicazione scritta mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Baby Comp srl. - Via Vittorio Veneto79 - 39042 Bressanone (BZ)
-
mediante e-mail, telegramma
o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
La restituzione del prodotto
dovrà avvenire, come prevede il D.lgs. 185/99, entro un termine non
superiore a 10 gg. lavorativi a partire dal ricevimento della merce sempre
al nostro indirizzo: Baby Comp srl. - Via Vittorio Veneto79 - 39042
Bressanone (BZ)
Il Cliente è tenuto a restituire
la merce, nel suo imballo originale, alla Baby Comp srl, entro i tempi stabiliti dal diritto di recesso,
sostenendo le sole spese relative alla restituzione del prodotto.
Il rimborso dell'importo
versato, da parte della Baby Comp srl, avverrà gratuitamente e nel
minor tempo possibile.
In caso di annullamento di
ordine, nei tempi e nelle modalità previsti dal diritto di recesso, se è
stato già effettuato il pagamento, la Baby Comp srl restituirà la somma
versata all'acquisto entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di
recesso.
Per comunicazioni è disponibile
il numero 04728321010 (anche per comunicarci le coordinate bancarie per
poter effettuare l'accredito della somma precedentemente versata).
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Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
LEGGE
31 dicembre 1996 N. 675
da
Art.1 a Art.14
Testo
coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997
n.255, 8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51,
11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281, 30/7/1999 n.282 e 28/12/2001 n.467.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1.
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2.
Ai fini della presente legge si intende:
a)
per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art.
2
Ambito di applicazione
1.
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis.
La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o
comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. (*)
1-ter.
Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un
Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini
dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato. (*)
Art.
3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2.
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo
18 (*).
Art.
4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1.
La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a)
dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché
in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.
388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV
del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché,
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
-
Il
trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di
tali mezzi.
Art.
6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1.
Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2.
Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 28.
Capo
II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1.
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e
con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3(*).
2.
La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo
di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché
dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta
taluno degli elementi che devono essere indicati (*) e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
(Le
disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e
5-quinquies, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
in applicazione del comma 1 del presente articolo.)
3.
La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4.
La notificazione contiene:
a)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente
designato ai fini di cui all'articolo 13 (**); in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5.
I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli
artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.
La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli
elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal
Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a)
da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24,
ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel
comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di
cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare,
relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-ter.
Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a)
è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della
corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai
recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di
appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è
effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e
di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a
tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le
sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo
svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle
categorie di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e
diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il
perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la
formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando
gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto
delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22
e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo
25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di
informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di
referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui
all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non
oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di
programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.>/P>
5-quater.
Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o
dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento
riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e
di destinatari della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al
periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter,
nonchè:
a)
nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi
indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies.
Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire
gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art.
8
Responsabile
1.
Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2.
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e
delle proprie istruzioni.
3.
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4.
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5.
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo
III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.
Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica
o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono
raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre
il periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art.
10
Informazioni rese al momento della raccolta
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio
dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto
eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili (**).
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per
il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3.
Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397
(*), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12
Casi di esclusione del consenso
1.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate (*) su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si
applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato (***).
Art.
13
Diritti dell'interessato
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
(Le disposizioni di cui alla successiva lettera b), sono abrogate a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1
dell'articolo 7.)
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1)
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di
dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
14
Limiti all'esercizio dei diritti
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate
telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397. (*)
2.
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
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